argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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L’Agenzia delle Entrate, con risposta all’Interpello n. 956-46/2018, ha precisato che l’adesione alla definizione agevolata, disciplinata dall’art. 6 del d.l. 193/2016, è riconosciuta anche alle procedure fallimentari, ma con esclusivo riferimento all’importo del debito residuo, al netto delle compensazioni operabili ai sensi dell’art. 56 l.f. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato, in prima battuta, che tra le modalità di pagamento dei tributi devono essere escluse forme di versamento in compensazione e, inoltre, che – proprio ai sensi dell’art. 56 l.f. – la compensazione del credito (IVA, nel caso di specie) con i debiti rideterminati – per effetto dell’adesione alla “rottamazione” – è esclusa. Sulla base di tale principio, il riconoscimento giudiziale di una (parziale) compensazione di crediti che derivano da rapporti giuridici differenti, è espressione di un accertamento con efficacia retroattiva: pertanto, con decorrenza dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il credito IVA risulta compensabile con i debiti erariali iscritti a ruolo (scaduti e non pagati) e, di conseguenza, l’adesione alla procedura di rottamazione può riguardare esclusivamente il debito residuo, al netto della predetta compensazione.