<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2018 - Titoli Lehman Brothers

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 18 giugno 2018, n. 15936, ha stabilito che l’istituto creditizio, che non aveva segnalato al cliente la crisi USA relativa ai mutui subprime, deve rimborsare i Lehman bonds. Nello specifico, la banca è stata ritenuta responsabile, non avendo adeguatamente informato l’investitore circa le caratteristiche dei titoli e la natura di banca d’affari della società emittente. Nella sostanza, l’acquisto di quelli che poi sono diventati “titoli spazzatura” con la crisi del 2018, era stato presentato al cliente come equivalente ad un’operazione di pronti contro termine in scadenza, senza che l’investitore – che aveva un profilo a basso rischio – fosse informato del fatto che i Lehman bonds rappresentavano un investimento in titoli di una banca statunitense, caratterizzati di per sé da una maggiore volatilità rispetto ai pronti contro termine. In particolare, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’istituto di credito, poiché l’obbligo informativo all’investitore – da parte dell’intermediario stesso – è stato violato su più fronti. In primo luogo, la volatilità dei Lehman bonds era inadeguata al profilo di rischio basso associato al cliente. Inoltre, l’operazione di pronti contro termine non è assimilabile all’acquisto di titoli americani, rappresentativi di un’obbligazione societaria legata al mondo bancario statunitense, che – in quei mesi – si stava avviando al default. Inoltre, l’investimento aveva avuto ad oggetto prodotti finanziari caratterizzati da un minor grado di liquidità rispetto ai pronti contro termine. Infine, l’affidamento dell’investitore si fondava unicamente sull’elevato rating e sul contestuale inserimento nell’elenco del consorzio “Patti Chiari”.