argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 23 giugno 2017, n. 27829, depositata il 22 novembre 2017, ha affermato che l’intervenuto fallimento di una delle parti e la sua dichiarazione nella prima memoria ex art. 190 c.p.c., quindi in un momento successivo all’udienza di precisazione delle conclusioni, non produce alcun effetto interruttivo del processo, che prosegue pertanto tra le parti originarie, salvo in caso di riapertura dell’istruttoria. La sentenza pronunciata nei confronti dalla parte fallita non è nulla, ma resta inopponibile alla massa dei creditori, avendo il giudizio natura di res inter alios acta.