<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2018 - L’inadeguatezza che capovolge l’obbligo informativo

argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 24 aprile 2018, n. 10113, è intervenuta su un caso concernente la negoziazione di titoli di debito emessi da una società lussemburghese ed il relativo cross default che ha interessato il gruppo emittente, richiamando il fatto che il Regolamento Consob n. 11522 del 1998 disciplina agli articoli 28 e 29, sulla base della normativa primaria costituita dal T.U.F., rispettivamente gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario finanziario e la segnalazione di inadeguatezza delle operazioni. Sulla base di tale premessa, la Suprema Corte ha confermato la correttezza delle conclusioni della corte d’appello, la quale non si è soffermata «sulla violazione dell’articolo 28 da parte dell’intermediario finanziario originariamente convenuto in giudizio, ma ha ritenuto assorbente e decisivo, quanto all’ordine di investimento considerato, la segnalazione di inadeguatezza rivolta alle investitrici, ritenendo che tra l’una e l’altra disposizione sussista una sorta di gerarchia, sicché, in presenza della segnalazione di inadeguatezza di cui all’articolo 29, l’ipotetica omissione della somministrazione delle informazioni contemplate dall’articolo 28 perderebbe di rilievo: “La nozione di inadeguatezza dell’investimento costituisce una informazione di ‘rango superiore’ ed assorbente rispetto al semplice obbligo informativo relativo al prodotto finanziario». In sostanza, dunque, «la presenza della segnalazione di non adeguatezza dell’investimento assorbe ogni questione afferente l’onere di informativa legato al prodotto finanziario».