argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 7 novembre 2017, n. 29298, depositata il 6 dicembre 2017, si è espressa in tema di revocabilità del fondo patrimoniale costituito dai coniugi per far fronte ad eventuali bisogni familiari. Nello specifico, la Suprema Corte ha riconosciuto che l’atto costitutivo, nei termini esposti, del fondo patrimoniale può essere dichiarato inefficace ed è suscettibile, pertanto, di revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 64 l.f., in quanto atto gratuito, privo di contropartita a favore dei disponenti. La dichiarazione di inefficacia potrebbe essere inibita solo nel caso in cui sia dimostrata la sussistenza, alla base della costituzione del fondo patrimoniale, di un dovere morale, il cui adempimento da parte del disponente è giuridicamente previsto.