argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 19 aprile 2018, n. 19789, depositata il 7 maggio 2018, ha affermato che l’acquisto di quote di una società in crisi ed il conseguente fallimento della società acquirente non integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui agli artt. 216 e 223, comma 1, l.f.. L’operazione in parola è stata, infatti, ricondotta dalla Suprema Corte nell’ambito del diverso reato di bancarotta impropria ex art. 223, comma 2, n. 2), l.f., in quanto trattasi di fattispecie, da un lato, non distrattiva o dissipatoria e, dall’altro, dolosa ed in rapporto di nesso causale con il successivo fallimento. In definitiva, la Corte di Cassazione, rimarcando i diversi ambiti di applicazione delle due fattispecie penali, ne ha ammesso il concorso materiale – escludendo quello formale –, che si realizza nell’ipotesi in cui, oltre ai fatti di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216 l.f., siano state poste in essere condotte dolose che hanno cagionato il fallimento.