<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/07/2018 - Bancarotta fraudolenta documentale: l’amministratore deve controllare l’operato del terzo cui è affidata la contabilità

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 15 febbraio 2018, n. 20798, depositata il 10 maggio 2018, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, ha ribadito l’ormai consolidato principio secondo cui l’affidamento da parte dell’amministratore della tenuta della contabilità a soggetti terzi dotati di specifiche conoscenze tecniche non esonera lo stesso dalla responsabilità – di cui agli artt. 216 e 223 comma 1, l.f. – per l’eventuale irregolarità nella tenuta delle scritture contabili. In capo all’amministratore, permane l’obbligo di vigilare e controllare l’operato del terzo cui è affidata la contabilità; sussiste, inoltre, la presunzione semplice che i dati contabili siano trascritti dal terzo sulla base delle indicazioni fornite dal legale rappresentante.