<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/07/2018 - Superamento delle soglie di fallibilità: non rileva la decisione della società di chiudere anticipatamente l’esercizio

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 10 aprile 2018, n. 12963, depositata il 24 maggio 2018, si è espressa in tema di requisiti di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.f., con specifico riferimento all’ammontare dell’attivo patrimoniale e dei ricavi lordi conseguiti “nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento”. La Suprema Corte ha affermato che, ai fini dell’accertamento del superamento delle soglie di fallibilità di cui alle lett. a) e b) dell’art. 1, comma 2, l.f. – tenendo necessariamente conto del dettato letterale della norma – deve essere operata una valutazione basata sulla durata annuale dell’esercizio, a nulla rilevando la decisione della società di anticipare la chiusura dell’esercizio sociale. In altri termini, i tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento devono essere intesi come esercizi aventi ciascuno durata annuale, quest’ultima eventualmente rideterminata in ipotesi di abbreviazione – su decisione della società – dell’esercizio sociale.