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La Corte di Cassazione, con Ordinanza dell’8 febbraio 2018, n. 11366, depositata il 10 maggio 2018, ha confermato il principio generale secondo cui l’opposizione allo stato passivo del fallimento non può essere proposta oltre i sei mesi dal decreto che lo ha reso esecutivo, rispettando – pertanto – i termini indicati dall’art. 327 c.p.c. Nel caso di specie, il giudice di secondo grado dichiarava inammissibile l’opposizione di un creditore allo stato passivo, in quanto presentata quando oramai erano decorsi più di due anni dall’emissione del decreto che rendeva esecutivo lo stato passivo delle domande tempestive. Avverso tale decisione, il creditore in parola presentava ricorso in Cassazione, che ha confermato la sentenza della corte territoriale; in particolare, la Suprema Corte ha affermato che è corretto – differentemente da quanto sostenuto dal creditore – applicare alla materia fallimentare quanto stabilito dall’art. 327 c.p.c. e ha altresì precisato che occorre rispettare i termiti di cui al sopracitato articolo anche nel caso in cui non sia stata data comunicazione, al creditore, del decreto che rigetta la domanda.