argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 15 dicembre 2017, n. 11541, depositata l’11 maggio 2018, è stata chiamata ad esprimersi in merito al rapporto che intercorre tra l’art. 42, comma 2, l.f. e l’art. 44 l.f., a seguito di un ricorso presentato da una società cooperativa posta in liquidazione coatta amministrativa avverso la sentenza della corte d’appello, che sanciva la possibilità – da parte di un istituto di credito – di opporsi alla restituzione delle somme uscite dal conto corrente della cooperativa successivamente alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa, decisione basata sul fatto che tali uscite erano in realtà proventi scaturenti da una nuova attività intrapresa dal fallito. Nel caso di specie, la società cooperativa era intestataria di un conto corrente che, successivamente alla dichiarazione di liquidazione, era stato movimentato. Il liquidatore, sulla base di quanto stabilito dagli artt. 44 e 78 l.f., aveva preteso la restituzione delle somme in uscita, ottenendo riscontro positivo dal giudice di primo grado. Di avviso opposto era stata, invece, la Corte d’appello. Giunti, infine, in Cassazione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa e ha affermato che la Corte d’appello aveva erroneamente stabilito che tali somme non dovevano rientrare nella disponibilità della curatela e che non vi erano differenze rilevanti tra l’avvio di una nuova impresa e la prosecuzione di quella già in essere prima della dichiarazione di liquidazione.