<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/07/2018 - Ai sensi dell’art. 1424 c.c. un contratto di mutuo fondiario dichiarato nullo può essere convertito in un credito chirografario

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 31 gennaio 2018, n. 11543, depositata l’11 maggio 2018, ha affermato che, qualora un mutuo fondiario venga dichiarato nullo a causa della mancata osservanza dei limiti di cui all’art. 38 del T.U.B., il mutuo medesimo può essere convertito in un credito chirografario e, pertanto, l’istituto di credito mutuante può chiedere l’ammissione allo stato passivo del fallimento. Nel caso di specie, un istituto di credito non veniva ammesso allo stato passivo sulla base del fatto che la somma erogata non rispettava il rapporto – pari all’80% – con l’opera finanziata e, conseguentemente, veniva dichiarato nullo. Il giudice di secondo grado confermava la decisione presa dal giudice delegato e il sopracitato istituto di credito presentava ricorso in cassazione, sostenendo che – in ogni caso – il mutuo fondiario in questione poteva essere convertito in mutuo chirografario ai sensi dell’art. 1424 c.c. La Suprema Corte ha, infine, parzialmente accolto il ricorso affermando che, ove sussistano i presupposti, è possibile convertire il mutuo fondiario in un credito chirografario, nonostante sia stato dichiarato nullo per effetto del superamento del limite dell’80 % del valore del bene ipotecato.