argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 21 marzo 2018, n. 23605, depositata il 25 maggio 2018, ha affermato che integra il reato di cui all’art. 217 l.f. l’aver manipolato il bilancio al fine di distorcere la realtà ingenerando nei terzi il convincimento circa la solidità patrimoniale volta ad ottenere finanziamenti altrimenti non concessi. Nel caso di specie, gli amministratori – condannati in primo grado per il reato di bancarotta impropria da reato societario – sono stati successivamente condannati dalla corte di appello – in parziale riforma della sentenza di primo grado – per il reato di bancarotta semplice. Dello stesso avviso è stata la Suprema Corte, la quale ha affermato che la manipolazione, da parte degli amministratori, delle rimanenze di magazzino e la sovrastima dei costi per ricerca e sviluppo, al fine di trarre in inganno le banche circa la reale situazione finanziaria e patrimoniale della società, sono punibili con l’accusa di reato di bancarotta semplice, in quanto sorretta dalla forma della colpa grave.