Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/07/2018 - Ai sensi dell’art. 142 l.f. il fallito è ammesso alla procedura di esdebitazione a condizione che non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 1° febbraio 2018, ha affermato che, in presenza di una sentenza di patteggiamento irrevocabile per bancarotta fraudolenta, la domanda di ammissione alla procedura di esdebitazione – presentata da parte del fallito – non può essere accolta. Nel caso di specie, il socio accomandatario di una s.a.s. veniva dapprima dichiarato fallito e successivamente condannato alla pena di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta; tuttavia, grazie alla legge n. 241/2006 sull’indulto, veniva chiesta l’estinzione della pena e, attesa la mancata commissione di ulteriori reati nei cinque anni dall’irrevocabilità della sentenza, il reato per bancarotta fraudolenta veniva dichiarato estinto. Il Tribunale di Milano ha affermato che, al fine dell’ammissione alla procedura di esdebitazione, è necessario, ai sensi dell’art. 142 l.f., che la sentenza di condanna non sia passata in giudicato, circostanza non avvenuta nel caso de quo.