argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte d’Appello di Bologna, con Sentenza del 30 aprile 2018, n. 1144, ha affermato che deve essere respinta la domanda di ripetizione presentata in giudizio da un correntista verso un istituto di credito, nel caso in cui l’attore si limiti a svolgere doglianze generiche e indeterminate, astenendosi dal produrre il contratto di conto corrente dal quale è possibile riscontrare le condizioni attive e passive. La Corte ha precisato che il correntista attore ha l’onere di provare l’esistenza e l’entità degli addebiti ritenuti illegittimi.