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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 25 maggio 2018, n. 13068, ha stabilito che il requisito della forma scritta ad substantiam ai sensi dell’art. 117 T.U.B. prescritta per il contratto di conto corrente bancario, non si estende alle disposizioni impartite dal correntista. In particolare, l’ordine di pagamento impartito dal correntista alla propria banca costituisce un’esecuzione d’incarico conferito ex art. 1856 c.c. e ha pertanto natura di negozio giuridico unilaterale, non soggetto a particolari requisiti di forma.