argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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Il Tribunale di Torino, con Sentenza del 3 ottobre 2017, ha stabilito che gli oneri assicurativi sono da qualificarsi come connessi all’operazione di erogazione del credito e, in quanto tali, sono da ricomprendere nel calcolo del T.E.G. ai fini usura. Il Tribunale, infatti, ha precisato che la distinzione tra le spese computabili nel tasso effettivo e quelle da escludere non attiene alla distinzione tra spese imposte dal mutuante e costi previsti ex lege, ma piuttosto riguarda il soggetto al cui vantaggio sono destinati i costi e le spese sostenute dal mutuatario.