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Con la sentenza n. 10435 del 2 maggio 2018, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa alla portata applicativa dell’art. 18, comma 7, Legge n. 300/1970, come novellato dalla c.d. Legge Fornero, ritenendo l’operatività della tutela reintegratoria nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con particolare riferimento alle ipotesi di “manifesta insussistenza” del fatto posto a base del provvedimento intimato. In particolare, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui la verifica del predetto requisito “concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore”. Nel caso di specie, è stata esclusa la tutela risarcitoria, optando per quella reintegratoria, essendo stata accertata la mancata osservanza da parte del datore di lavoro dell’obbligo di repechage.