Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2018 - Rilevanza ai fini usura della C.M.S. nel periodo anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 2 bis d.l. n. 185/2008

argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

Articoli Correlati: commissione di massimo scoperto

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 20 giugno 2018, n. 16303, resa a Sezioni Unite, ha chiarito che la commissione di massimo scoperto è rilevante ai fini della determinazione del T.E.G., in quanto costituisce corrispettivo pagato dal correntista ex art. 644, comma 4, c.p. Tuttavia, occorre realizzare una comparazione piena delle condizioni in concreto praticate con quelle previste quale soglia dell’usura, attraverso il metodo cd. “del margine”. In particolare, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto, rispettivamente con il tasso soglia e con la “C.M.S. soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della C.M.S. media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. n. 108, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della C.M.S. in concreto praticata, rispetto a quello della C.M.S. rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.