argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 giugno 2018, n. 16362, ha ribadito che, nei contratti bancari, il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità dal comma 3 dell’art. 117 T.U.B., è da intendersi in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma. Ne consegue che tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo e non anche quella dell’istituto di credito, il cui consenso può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.