Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2018 - Opposizione a decreto ingiuntivo e onere della prova

argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza dell’11 giugno 2018, n. 15148, è intervenuta in tema di rapporti bancari di conto corrente, precisando che – nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – laddove sia stata esclusa la validità della pattuizione degli interessi a carico del correntista, la banca deve produrre tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto. L’accertata nullità delle clausole che prevedono tassi superiori a quelli legali e la capitalizzazione trimestrale impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione contabile dell’intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dal momento dell’apertura. Al proposito, la Suprema Corte ha precisato che tali documenti devono essere prodotti in giudizio dalla banca, quale attore in senso sostanziale, non potendo invocare la prova del credito come mera conseguenza della mancata contestazione da parte del correntista nel procedimento monitorio.