argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con il messaggio n. 2388 del 13 giugno 2018, l’INPS ha fornito le istruzioni per la gestione delle istanze già presentate e da presentare con riguardo alla proroga in continuità delle prestazioni di CIG in deroga concesse - ai sensi dell’art. 1, comma 145, Legge n. 205/2017 - alle imprese che operano nelle aree di crisi complessa entro la data del 31 dicembre 2016 ed aventi durata con effetti nell’anno 2017. Detta proroga può essere autorizzata dalle Regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle stesse Regioni, per un periodo massimo di 12 mesi. In conseguenza delle modifiche introdotte dal D.L. n. 44/2018 si considerano legittimi tutti quei decreti di autorizzazione adottati in continuità di decreti di concessione regionali i cui trattamenti hanno inizio nel corso dell’anno 2016 e durata con effetti nell’anno 2017. L’INPS ha altresì chiarito che non è più considerata determinante, per la legittimità del provvedimento regionale di concessione, la data di emanazione del provvedimento stesso, bensì il periodo di concessione della prestazione di cassa integrazione in deroga.