argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, con sentenza n. 208 del 22 giugno 2018, , ha affermato che è intempestiva, e, pertanto, non utilizzabile ai fini della decisione, una memoria prodotta nel giudizio amministrativo, tramite PAT, nel caso in cui sia stata depositata oltre le ore 12,00 dell’ultimo giorno utile(nella specie, alle ore 19,31). Infatti, a norma dell’art. 4, co. 4, All. 2 al codice del processo amministrativo, il deposito effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo; tale norma deve essere interpretata nel senso che il deposito con il processo amministrativo telematico (PAT) è possibile fino alle ore 24.00 ma se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal co. 1 dell’art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12 (e cioè oltre l’orario previsto per i depositi prima dell’entrata in vigore del PAT), si considera – limitatamente ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo, e dunque tardivo (così già Cons. Stato, Sez. III, con la sentenza n. 3136 del 2018, più sfumata la posizione invece di Cons. Stato, Sez. IV, 1 giugno 2018, n. 3309).