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Con sentenza n. 1657 depositata il 15 gennaio 2019 (ud. 27 settembre 2018), la Terza Sezione della Corte di Cassazione, nel ricordare che nei reati tributari il profitto confiscabile è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, ha stabilito che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca non può colpire il credito Iva generato dalla utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, che risulta invero inesistente dal momento che l'amministrazione finanziaria non è tenuta ad onorarlo.