argomento: News del mese - Diritto Tributario
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Con la Circolare n. 15 del 27 giugno 2018 Assonime si è espressa in materia di stabile organizzazione personale, anche a seguito della recente nozione della medesima recepita nel TUIR a seguito delle modifiche OCSE. In particolare, Assonime si sofferma su due temi relativi alla stabile organizzazione: in primo luogo sul concetto di stabile organizzazione personale; in secondo luogo sul profilo temporale della nuova nozione di stabile organizzazione personale, ossia sull’applicabilità della stessa a decorrere dal 1° gennaio 2018 oppure sull’applicabilità della stessa anche ad esercizi precedenti in quanto norma di interpretazione autentica. Quanto alla nozione di stabile organizzazione personale, ai sensi dell’art. 162, comma 6 del TUIR, questa si configura tramite un agente presente nel territorio italiano, ossia quando un soggetto agisca nel territorio dello Stato per conto di una impresa non residente ed abitualmente concluda contratti od operi ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell’impresa e detti contratti siano in nome dell’impresa, oppure relativi al trasferimento della proprietà, o alla concessione del diritto di utilizzo di beni di tale impresa o che l’impresa abbia il diritto di utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell’impresa. Come evidenziato da Assonime, la nuova formulazione della norma privilegia la sostanza rispetto alla forma, laddove - affinché si configuri una stabile organizzazione personale - non è necessario che l’agente concluda legalmente i contratti, essendo sufficiente che lo stesso li negozi. Diverso è il caso dell’agente indipendente che invece non configura una stabile organizzazione. Si ha agente indipendente quando un soggetto agisce per l’impresa nell’ambito della propria ordinaria attività; tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato - ossia se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l’uno ha il controllo dell’altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto - tale soggetto non è considerato un agente indipendente. Appurato ciò, quanto al profilo temporale, Assonime, dopo aver evidenziato che la nuova norma relativa all’esistenza o meno della stabile organizzazione personale è coerente con l’approccio già in precedenza adottato sia dall’Amministrazione finanziaria che dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ha sollevato il dubbio relativo alla portata da riconoscere a tali disposizioni, ossia se le stesse siano disposizioni innovative che entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018, oppure abbiano valore di interpretazione “autentica”. Sebbene Assonime sembri condividere più la prima tesi, data la delicatezza delle norme, nella Circolare si auspica un sollecito intervento da parte della Agenzia delle Entrate sul punto.