argomento: News del mese - Diritto Penale
Articoli Correlati: operazioni dolose - continuazione fallimentare - bancarotta fraudolenta
La Quinta Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza del 1° giugno 2018 (ud. 19 febbraio 2018), n. 24752, dichiara infondato il ricorso presentato dagli amministratori di una S.r.l., condannati per bancarotta fraudolenta patrimoniale e per aver causato il fallimento della società per effetto di operazioni dolose (art. 223, co. 2, n. 2, L.F.). La Corte chiarisce, anzitutto, come il termine ‘operazioni’ può riferirsi anche alla sistematica di mancati pagamenti, ossia a condotte omissive. Ribadisce poi che l’omesso versamento di contributi, benché effettuato nell’interesse della società, ben possa rientrare nella nozione di operazione dolosa considerata la prevedibilità dell’accertamento dell’ingente debito fiscale e del conseguente dissesto societario. Quanto all’elemento soggettivo di fattispecie, è sufficiente che il soggetto agente sia consapevole e desideri porre in essere l’operazione, mentre il fallimento deve esserne una conseguenza prevedibile. Infine, i giudici di legittimità richiamano una pronuncia a Sezioni Unite del 27 gennaio 2011, n. 21039, nella quale si affermava che, nonostante l’applicazione della disciplina della cd. continuazione fallimentare ex art. 219 L.F., le condotte addebitate all’imputato mantenessero una autonomia ontologica che permette di procedere per un singolo fatto anche quando, in relazione ad altri fatti coinvolti nella medesima procedura fallimentare, sia già intervenuta sentenza definitiva.