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Con la sentenza 20 giugno 2018, n. 28437 (ud. 12 aprile 2018) la Seconda Sezione della Corte di Cassazione, ribadendo principi già espressi, ha statuito che «il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato di truffa aggravata può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell’ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l’unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto». Pertanto, è legittimo il sequestro preventivo emesso nei confronti della persona fisica, concorrente con l’ente, pur se il profitto è stato interamente acquisito dall’ente, in quanto, appurato il suo apporto nel reato, non essendo possibile distinguere la misura del sequestro in base al contributo dato da ciascuno, i concorrenti sono tenuti a rispondere per l’intero, ferma restando poi la possibilità di una rivalsa interna tra i coimputati.