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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 marzo 2018, n. 6998, ha confermato che la responsabilità solidale degli amministratori, derivante da rilevate illegittimità contabili e gestionali della società amministrata, viene meno nel caso in cui gli amministratori stessi abbiano assunto l’incarico da un periodo troppo breve per riuscire ad avere contezza della reale situazione societaria e per poter intervenire con utili strumenti correttivi. Nel caso de quo, l’amministratore di una società successivamente fallita era stato chiamato a risarcire i danni, ai sensi dell’art. 146 l.f. Lo stesso aveva assunto la carica il 21 giugno 1993 ed aveva successivamente rassegnato le proprie dimissioni in data 1° settembre 1993. La Suprema Corte ha giudicato tale arco di tempo troppo breve per permettere di avere contezza delle irregolarità contabili della società e tale da far legittimamente supporre l’estraneità dell’amministratore rispetto agli illeciti.