argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con ordinanza 24 ottobre 2017, n. 2818, depositata il 6 febbraio 2018, pronunciandosi in materia di vendita di beni gravati da pegno o ipoteca ha ribadito che l’art. 53 l.f., se pure riconosce ai creditori privilegiati assistiti dal diritto di ritenzione la possibilità di procedere, pendente la procedura concorsuale, alla vendita del bene, non la configura come esplicazione di autotutela in senso proprio, come avviene al di fuori del fallimento, perché tale facoltà presuppone l’accertamento del credito nelle forme dell’insinuazione allo stato passivo e assoggetta la vendita del bene gravato dal privilegio all’autorizzazione e ai criteri direttivi del giudice delegato, a fronte della concorrente legittimazione del curatore; onde il ricavato dalla vendita, quand’anche il bene gravato sia venduto direttamente dal creditore, non viene immediatamente incassato in via autosatisfattiva dal medesimo, ma ripartito attraverso il piano di riparto, nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione