argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza dell’11 gennaio 2018, n. 9018, depositata l’11 aprile 2018, ha chiarito che il ricavato della vendita di un macchinario deve innanzi tutto essere destinato alla soddisfazione del creditore che sul bene gode di privilegio speciale mobiliare e solamente se non sussistono ulteriori beni mobili sui quali soddisfarsi, il creditore privilegiato generale potrà collocarsi in posizione preferenziale, nel rispetto della regola della unicità della graduatoria fissata dall’art. 111-quater, comma 1, l.f.. Nel caso esaminato, in particolare, il progetto di ripartizione doveva considerarsi errato, poiché il creditore speciale non trovava soddisfazione integrale, pur con realizzo capiente del bene, e venivano distribuite somme ai creditori con privilegio generale, senza tenere conto della presenza di una ulteriore massa mobiliare e, quindi, di un attivo derivante dalla liquidazione dei beni senza privilegio speciale in grado di soddisfare interamente i creditori muniti di privilegi generali.