argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 luglio 2017, n. 1898, depositata il 25 gennaio 2018, ha affermato – in tema di stato passivo fallimentare – che nell’ambito del giudizio di opposizione, l’opponente deve procedere a costituirsi in giudizio almeno cinque giorni prima dell’udienza, a pena di improcedibilità. La Suprema Corte, inoltre, ha sottolineato che – in mancanza di una norma espressa – le modalità per la costituzione in giudizio si ricavano dalla disciplina generale dettata dall’art. 165 c.p.c., consistendo le stesse nel deposito – presso la cancelleria del tribunale – del fascicolo di parte, all’interno del quale devono essere presenti il ricorso che è stato notificato, nonché la procura e i documenti giustificativi del credito sottostante il giudizio.