argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 13 luglio 2017, n. 1902, depositata il 25 gennaio 2018, ha affermato che non è impugnabile – mediante il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. – il decreto attraverso il quale sia stato respinto il reclamo depositato per l’ottenimento della revoca dell’autorizzazione all’esecuzione degli atti – previsti dal programma di liquidazione – approvato dal comitato dei creditori. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che tale decreto del giudice delegato è privo delle caratteristiche di decisorietà e definitività e che, allo stesso tempo, i ricorrenti non hanno impugnato l’atto autorizzativo indicato, come sarebbe stato in loro potere (ai sensi dell’art. 26 l.f.), cosicché lo stesso ha potuto acquisire un «grado di stabilità assimilabile al giudicato».