argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 13 luglio 2017, n. 2503, depositata il 1° febbraio 2018, ha affermato che il creditore pignoratizio – nel caso di intervenuto fallimento del debitore – non ha diritto di ottenere dal giudice delegato lo svincolo dei titoli concessi in pegno alla scadenza (con successivo impiego delle somme riscosse per l’acquisto di altrettanti titoli della stessa natura). In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che la facoltà di disporre dei titoli è attribuita al creditore pignoratizio esclusivamente nella fattispecie di “pegno irregolare”, secondo la disciplina dell’art. 1851 c.c.; sul punto, la clausola espressa – dalle condizioni generali – utilizzata per la costituzione del pegno, è rappresentativa di un semplice adattamento convenzionale di un principio generale del sistema.