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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 24 ottobre 2017, n. 3083, depositata l’8 febbraio 2018, ha stabilito – in tema di giudizio pre-fallimentare – che l’abbreviazione del termine per la comparizione del debitore, per particolari ragioni d’urgenza, può essere disposta anche d’ufficio da parte del presidente del tribunale. In particolare, la Suprema Corte ha richiamato la distinzione tra la disciplina dell’art. 15, comma 5, l.f. e quella dell’art. 163-bis, comma 2, c.p.c., in quanto quest’ultimo prevede espressamente il deposito di un’istanza ad hoc da parte del creditore; occorre inoltre considerare l’interesse pubblicistico del giudizio pre-fallimentare, relativo alla crisi dell’insolvenza dell’impresa, poiché idoneo ad un accertamento costitutivo valevole erga omnes. Nel caso di specie, lo stesso presidente del tribunale aveva delegato il giudice anche ai fini dell’abbreviazione del termine, “stante la cancellazione della società” dal registro delle imprese già intervenuta.