argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 9 gennaio 2018, n. 7634, depositata il 28 marzo 2018, ha affermato che – in caso di intervenuto fallimento di una società di persone e, per estensione, dei soci illimitatamente responsabili – la cartella di pagamento deve essere notificata – a pena di nullità – sia al curatore fallimentare sia al soggetto fallito, nel caso in cui il presupposto del corrispondente credito sia sorto prima della dichiarazione di fallimento o, in alternativa, nel periodo di imposta della stessa dichiarazione. In particolare, la Suprema Corte ha sottolineato che la dichiarazione di fallimento dell’impresa non ne determina la sua cessazione, e pertanto è il curatore di quest’ultima ad acquisirne la legittimazione sostanziale e processuale; prendendo spunto da un precedente giurisprudenziale, è stato altresì sottolineato come il curatore fallimentare sia legittimato a rimanere in giudizio in qualità di organo del fallimento sia sociale, sia di ciascuno dei soci falliti in proprio.