Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/05/2018 - La valutazione dello stato di insolvenza può basarsi anche su un rapporto della Guardia di Finanza

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 30 gennaio 2018, n. 7802, depositata il 29 marzo 2018, ha affermato che lo stato di insolvenza presuppone un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva. In particolare, la Suprema Corte ha precisato come solo per imprese in stato di liquidazione sia possibile far riferimento al principio del superamento dell’attivo da parte del passivo, così come desunto dai bilanci depositati agli atti, mentre – nell’ambito del procedimento pre-fallimentare – il giudice può tenere conto del rapporto predisposto della Guardia di Finanza, dal quale emerge l’esistenza di altri debiti. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso depositato dalla curatela, che ai sensi della disciplina dell’art. 5 l.f. aveva lamentato l’esclusione – da parte della Corte d’Appello – dello stato di insolvenza, sulla base di una motivazione contraddittoria.