<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/07/2018 - Nel caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, non può invocarsi la situazione di “forza maggiore” qualora l’imprenditore abbia continuato a corrispondere lo stipendio ai propri dipendenti

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 7 maggio 2018 (p.u. del 6 marzo 2018), n. 19671, ha affermato che, per quanto attiene al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2, co. 1 bis, d.l. 463/1983, non può ritenersi sussistente l’assoluta impossibilità per l’imprenditore di adempiere al debito di imposta qualora risulti pacificamente avvenuta, alla scadenza mensile della relativa obbligazione, l’erogazione dello stipendio ai dipendenti. Invero, è stato più volte ribadito dalla stessa Corte che, in ipotesi di conflitto tra l’obbligo contributivo e il diritto dei lavoratori a percepire la retribuzione, deve accordarsi prevalenza all’unico che riceve tutela penalistica, ossia il primo. La Cassazione, inoltre, precisa che nelle fattispecie omissive, come quella in parola, la causa di forza maggiore può essere integrata solo dall’assoluta impossibilità di porre in essere il comportamento omesso e non già dalla mera difficoltà: il residuare di un margine di scelta in capo all’imprenditore, pertanto, esclude sempre la forza maggiore. L’inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico.