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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 10 maggio 2018 (p.u. del 27 marzo 2018), n. 20725, dopo aver ricordato che il debito verso il Fisco del sostituto d’imposta è collegato all’obbligo di erogazione degli emolumenti ai dipendenti e che, dunque, il dovere di accantonare le somme dovute all’Erario sorge in capo a questo ogniqualvolta vengano effettuate dette erogazioni, ha affermato che per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 2, co. 1 bis, d.l. 463/1983 risulta sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di non versare all’Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato; l’elemento soggettivo, tuttavia, può essere escluso dal giudice in considerazione del modesto importo delle somme non versate o della discontinuità ed episodicità delle inadempienze riscontrate. Ciò premesso, la Terza Sezione ribadisce il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, nelle ipotesi di omesso versamento delle ritenute previdenziali, «l’imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto (...) occorre cioè, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili».