argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale
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Il Tribunale di Roma, con Sentenza n. 3323/2018, ha affermato che – nell’ambito della quantificazione del danno imputabile agli amministratori e ai sindaci, che in violazione dei doveri ad essi attribuiti abbiano indebitamente proseguito l’attività sociale, nonostante fosse intervenuta una causa di scioglimento della società per azzeramento del capitale – deve essere prudenzialmente scomputata la perdita intercorsa tra il momento in cui si è chiuso l’esercizio e la data di approvazione del bilancio che (se correttamente predisposto) avrebbe dovuto evidenziarla. Inoltre, è opportuno riconoscere un periodo di franchigia di due mesi, decorrenti dal momento in cui è stata accettata la carica di amministratore o sindaco, tempo considerato normalmente necessario a permettere agli organi sociali di avere contezza della reale situazione societaria ed adottare le opportune azioni di salvaguardia del capitale sociale.