Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/05/2018 - Ai fini della condanna per bancarotta fraudolenta impropria l’amministratore senza poteri di gestione deve essere a conoscenza delle condotte illecite

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 9 marzo 2018, n. 14783, depositata il 3 aprile 2018, ha affermato che occorre la sussistenza della conoscenza delle condotte illecite da parte degli amministratori senza poteri gestori, affinché gli stessi possano essere condannati per il reato di bancarotta fraudolenta impropria. Nel caso di specie, a seguito della dichiarazione di fallimento di una società per azioni – derivata anche a causa di operazioni dolose e continuative nel tempo – tre amministratori senza poteri gestori venivano condannati dalla Corte di Appello per aver commesso il reato di bancarotta patrimoniale impropria di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, l.f.. In seguito al deposito del ricorso avverso la condanna in appello, la Suprema Corte ha affermato che è necessario che venga provato che gli amministratori senza poteri di gestione fossero stati informati – o che fossero quanto meno a conoscenza – delle condotte distrattive commesse dagli amministratori con deleghe gestorie, al fine di poter condannare gli stessi per il reato di bancarotta fraudolenta impropria.