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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 18 gennaio 2018, n. 8031, depositata il 30 marzo 2018, ha affermato – in tema di opposizione allo stato passivo – che è dovere dell’opponente indicare qual è la documentazione di cui lo stesso intende avvalersi in sede di opposizione e che tale documentazione, ai sensi dell’art. 99, comma 2, n. 4, l.f., deve essere già depositata ai fini della richiesta di ammissione al passivo fallimentare. Nel caso di specie, la domanda di ammissione al passivo presentata da un istituto bancario veniva rigettata e, pertanto, tale banca presentava apposita opposizione, che, tuttavia, veniva respinta. La Suprema Corte accoglie il ricorso della banca affermando che, nel caso de quo, la Corte territoriale non si era attenuta al principio secondo cui l’opponente, ai sensi del sopracitato articolo, deve solamente indicare i documenti di cui intende avvalersi, avendoli già precedentemente depositati al fine della verifica della domanda di ammissione. Spetta, dunque, al tribunale disporre l’acquisizione dal fascicolo fallimentare.