argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 14 febbraio 2018, n. 9578, depositata il 18 aprile 2018, ha affermato che il termine di tre mesi per la riassunzione del processo decorre dal momento in cui il curatore viene a conoscenza della pendenza del giudizio stesso. Nel caso di specie, una s.p.a. – che era coinvolta in un lodo arbitrale avanti alla Corte di appello – veniva di dichiarata fallita e il tribunale fallimentare, pertanto, provvedeva alla nomina del curatore. Quest’ultimo, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, decideva in favore della riassunzione del processo pendente avanti la Corte di Appello e provvedeva pertanto alla riassunzione – a suo dire – entro in termini di legge; la Corte, tuttavia, considerava scaduto il termine per la riassunzione e, pertanto, provvedeva all’estinzione del giudizio. La decisione della Corte di Appello si basava sul fatto che il curatore era venuto a conoscenza dell’esistenza del processo pendente diverso tempo prima della riassunzione del processo (avvenuta il 27 febbraio 2015), in particolare già ai primi del mese di novembre 2014, ovvero nel momento in cui il curatore provvedeva a trasmettere a mezzo PEC il progetto di stato passivo ad una delle società coinvolte nel sopracitato lodo arbitrale. Giunti, infine, dinanzi alla Suprema Corte su ricorso del fallimento, questa ha avallato la decisione della Corte di appello affermando che il curatore era a conoscenza del processo pendente già dal ricevimento della domanda di ammissione al passivo da parte della società coinvolta nel lodo arbitrale e che, pertanto, tale certificazione rappresentativa dell’evento era sufficiente a far decorrere dal momento dell’invio della PEC contenente il progetto di stato passivo il termine di tre mesi per la riassunzione del processo.