argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 12 marzo 2018, n. 18108, pubblicata il 24 aprile 2018, ha affermato che la tardiva richiesta di fallimento in proprio da parte dell’imprenditore non è presunzione assoluta di colpa grave del debitore nell’aver aggravato il dissesto. Nello specifico, il ritardo nella presentazione della richiesta di fallimento in proprio è penalmente perseguibile e integra il reato di bancarotta semplice ex art. 217, comma 1, n. 4), l.f. solo nell’ipotesi in cui tale condotta sia conseguenza di colpa grave del debitore, potendosi innescare – nel ritardo in parola – diverse dinamiche gestionali, quali, tra le altre, il pur opinabile ricorso da parte del debitore a mezzi erroneamente ritenuti idonei a consentire il superamento della crisi.