argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Milano, con Sentenza dell’8 febbraio 2018, n. 2586, pubblicata il 5 marzo 2018, si è espresso in tema di revocabilità delle rimesse bancarie ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. b), l.f. In particolare, il Tribunale di Milano ha affermato che il requisito della consistenza delle rimesse bancarie deve essere valutato tenendo conto, da un lato, dell’entità massima del debito e dell’entità dello stesso al momento della rimessa e, dall’altro, dell’entità dei versamenti e dei prelevamenti effettuati. Infine, con riferimento alla conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, il Tribunale di Milano ha ritenuto possa essere dimostrata dall’andamento anomalo del conto corrente, rappresentato dalla presenza di soli addebiti di interessi, commissioni e competenze e dalla effettiva impossibilità per il debitore di effettuare ogni altro tipo di operazione passiva.