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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con Ordinanza del 18 marzo 2019, n. 7621, hanno statuito la giurisdizione italiana in ordine alla nullità del trust costituito in un Paese estero ma con beneficiari domiciliati in Italia, in quanto tali beneficiari sono litisconsorti necessari nella controversia. La Corte di Cassazione ha, inoltre, evidenziato che «in caso di trust – nella specie, discrezionale ed irrevocabile – , costituito in Stato estero (quale le Isole Cayman) ove non trovano applicazione né la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, né i Regolamenti (CE) 44/01 o (UE) 1215/12, né le Convenzioni di Lugano del 16 settembre 1988 o del 30 ottobre 2007, da una cittadina italiana con individuazione del trustee in una società con domicilio in quello Stato e dei beneficiari in persone fisiche o giuridiche con domicilio in Italia, la clausola negoziale di proroga della giurisdizione in favore dei giudici dello Stato medesimo per le controversie in materia di administration del trust non si estende a quella in tema di validità del rapporto nel suo complesso considerato».