argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 9 marzo 2018, è intervenuto in tema di nullità dei contratti derivati, stabilendo che, atteso quanto indicato dall’art. 1346 c.c. circa la determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto, pena la nullità del contratto stesso, è necessario che nel regolamento contrattuale venga indicato il metodo di calcolo di tale valore; in difetto, risolvendosi la quantificazione dell’Mark-to-Market in una determinazione di una delle parti (la banca), non verificabile dall’altra, l’intero contratto è affetto da nullità, ai sensi dell’art. 1418 c.c.