argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 22 marzo 2018, n. 7142, ha affermato che la compensazione ex art. 1853 c.c., in base alla quale se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario, non è rilevabile di ufficio. La compensazione deve, pertanto, essere eccepita dalla parte che intende avvalersene, poiché rappresenta l’esercizio di un diritto potestativo e postula che la parte, valutando il suo interesse all’adempimento, decida se esercitare, o meno, il potere di determinare l’estinzione dei debiti contrapposti dal giorno della loro coesistenza.