argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
Articoli Correlati: nullità contratto
La Corte di Appello di Brescia, con Sentenza del 27 marzo 2018, n. 534, è intervenuta sulla nullità dei contratti bancari, stabilendo che l’onere probatorio grava sul correntista che agisce e deve essere assolto con la produzione sia degli estratti conto corrente relativi a tutto il periodo contrattuale sia dei contratti di conto corrente comprensivi delle condizioni generali. Alla mancata produzione del contratto non si può supplire né con ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., né chiedendo una consulenza tecnica d’ufficio.