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Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 25 settembre 2018, ha affermato che in caso di azione di responsabilità esperita nei confronti degli amministratori e dei sindaci, occorre in primo luogo procedere all’accertamento della responsabilità dei primi per poi verificare quella eventuale dei secondi e che, «nel caso di domanda svolta o proseguita nei confronti dei soli sindaci (p.es. per conclusa transazione con gli amministratori), sarà pur sempre necessario un accertamento in via incidentale della contestata condotta di mala gestio degli amministratori, per poter poi valutare la sussistenza del contestato omesso controllo da parte dei sindaci». Il Tribunale di Roma ha, inoltre, puntualizzato che per l’adempimento degli obblighi degli amministratori di s.p.a. e s.r.l. è richiesta la diligenza correlata alla natura dell’incarico, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c. (e non la generica diligenza del mandatario); nel valutare tale diligenza occorre condurre un giudizio ex ante e non ex post, prendendo in considerazione soltanto le circostanze oggettive e soggettive, conosciute o conoscibili, nel momento in cui è stata posta in essere la condotta risultata dannosa per il patrimonio sociale.