argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 10 aprile 2018, n. 8751, ha affermato che l’intermediario finanziario deve risarcire l’investitore nel caso di default del titolo se non prova di avergli fornito adeguate informazioni sui rischi connessi all’acquisto, in primo luogo quelli relativi alla perdita del capitale. Anche nel caso in cui il cliente sia esperto di trading online e sia abituato a compiere in Borsa operazioni di natura speculativa, se lo stesso è comunque un investitore non qualificato o professionale, deve ritenersi escluso ogni concorso di colpa anche qualora non sia stato preventivamente informato sui pericoli legati all’acquisto dei titoli.