argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con il messaggio 29 marzo 2018 n. 1403, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alle regole di fruizione ed alle modalità di richiesta delle prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale nel 2018. In particolare, l’Istituto ha puntualizzato che il limite massimo erogabile, in base al quale ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale, è stato innalzato da quattro a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo. Di conseguenza, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dall’anno 2018, ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal Fondo in misura non superiore a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.